Amministratori ed esperti
1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14,
è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata
del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati,
per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che
lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché
gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente
sono inseriti nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla
pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto
decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono
essere contenuti nell'albo. 2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di
cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica
sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri
soggetti qualificati di cui all'articolo 38, comma 3, dello stesso decreto
legislativo n. 159 del 2011, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati. 3.
Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli
acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al
medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del
concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché
l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.